Art. 2.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

      1. Ai periodi assicurativi relativi all'esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      2. È fatta salva la possibilità per il parlamentare di optare per la contribuzione figurativa relativa all'attività di lavoro dipendente dalla quale sia collocato

 

Pag. 4

in aspettativa in ragione dell'elezione al Parlamento. Si applicano in tale caso le norme di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
      3. È comunque fatto divieto di cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo.